[CONCORSO A PUBBLICI IMPIEGHI - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA]
Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329. Il principio di priorità di scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora vigenti rispetto all'indizione di una nuova procedura selettiva trova applicazione anche nel caso in cui l'Amministrazione opti per il ricorso alla mobilità esterna, disciplinato dall'art. 30, co. 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
E' quanto affermato nella sentenza in rassegna che, facendo applicazione dei criteri ermeneutici dettati dalla Adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, evidenzia come la suddetta disposizione stabilisca la prevalenza della mobilità esterna soltanto in rapporto all'espletamento di nuove procedure concorsuali. In tal senso, infatti, "L'interpretazione estensiva della norma (…) che fa prevalere la mobilità sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione, quindi, né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche. Invero, lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità".
Al riguardo, viene rilevato che l'istituto della mobilità esterna non comporta alcun risparmio economico, attesa la maggior spesa necessaria allo svolgimento per la nuova procedura, mentre sotto gli ulteriori profili di interesse pubblico, quali la migliore razionalità dell'organizzazione della funzionalità dei suoi uffici, le due modalità di assunzione sostanzialmente si equivalgono: in tal senso, è evidente che sussista comunque ogni più idonea garanzia di professionalità e competenze che, nel caso di dipendenti in mobilità, si sono già formate nell'espletamento dei compiti di servizio e, nel caso di scorrimento della graduatoria in favore degli idonei, sono state accertate a mezzo regolare concorso.
Inoltre, l'opzione preferenziale per la mobilità a discapito dello scorrimento si risolverebbe in una duplicazione di applicazione del favor legislatoris, dal momento che l'obbligo di legge dettato dall'art. 30, co. 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (ossia la preferenza per la mobilità) verrebbe ad essere soddisfatto non solo prima della decisione di bandire il concorso, ma anche successivamente, in occasione dell'utilizzo della graduatoria degli idonei.
Il Consiglio di Stato, pertanto, definisce con maggiore chiarezza i contorni dell'istituto dello scorrimento della graduatoria in linea con i chiarimenti già espressi nella ricordata decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011, con la quale è stato affermato che "Ferma restando la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso".
Principio, questo, desumibile dall'art. 35, co. 5 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che, nell'attribuire validità triennale alle graduatorie con una disposizione di carattere generale, sancisce cosi "un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso".